Art. 22

Funzioni del comitato dei regolatori

In vigore dal 5 giu 2019
Funzioni del comitato dei regolatori 1.   Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto. 2.   Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l'esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale. 3.   Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né accettare istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato. 4.   Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'ACER. 5.   Il comitato dei regolatori: a) presenta un parere e, se del caso, osservazioni e modifiche del testo delle proposte del direttore per i progetti di parere, le raccomandazioni e le decisioni di cui all', paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all', paragrafi 1 e 3, all', all', lettera c), all', all', paragrafo 4, e agli la cui adozione viene presa in considerazione; b) nella sua sfera di competenza, fornisce orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo, fatti salvi i compiti dell'ACER di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011, e fornisce orientamenti ai gruppi di lavoro dell'ACER istituiti a noma dell'; c) fornisce un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell', paragrafo 1, lettera a), e dell', paragrafo 2; d) approva il documento di programmazione a norma dell', paragrafo 1; e) approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, in ottemperanza dell', paragrafo 1, lettera k), e dell', paragrafo 1, lettera i); f) presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno a norma dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 3; g) presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'; h) presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali di cui all'. 6.   Il Parlamento europeo è informato del progetto di ordine del giorno delle successive riunioni del comitato dei regolatori almeno due settimane prima. Entro due settimane da tali riunioni il progetto di processo verbale è trasmesso al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può invitare il presidente del comitato dei regolatori o il vicepresidente, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.
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