Art. 9

Compiti dell'ACER in relazione all'adeguatezza della generazione e alla preparazione ai rischi

In vigore dal 5 giu 2019
Compiti dell'ACER in relazione all'adeguatezza della generazione e alla preparazione ai rischi 1.   L'ACER approva e modifica, ove necessario: a) le proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione europea di adeguatezza delle risorse in conformità dell', paragrafi 3, 4, 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/943; b) le proposte di specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità in conformità dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943. 2.   L'ACER formula un parere a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/941 che valuta se le differenze tra le valutazioni nazionali di adeguatezza delle risorse e le valutazioni europee di adeguatezza delle risorse sono giustificate. 3.   L'ACER approva e modifica, ove necessario, le metodologie per: a) individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale a norma dell' del regolamento (UE) 2019/941; b) elaborare le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionale a norma dell' del regolamento (UE) 2019/941. 4.   Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, l'ACER è rappresentata in seno al gruppo di coordinamento del gas in conformità dell' del regolamento (UE) 2017/1938 e ottempera ai suoi obblighi in materia di capacità bidirezionale permanente delle interconnessioni per il gas a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2017/1938.
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