Art. 26

Membri della commissione dei ricorsi

In vigore dal 5 giu 2019
Membri della commissione dei ricorsi 1.   Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta. 2.   I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in seno all'ACER, nel suo consiglio di amministrazione, nel suo comitato dei regolatori né nei gruppi di lavoro. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.
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