Art. 28
Decisioni impugnabili
In vigore dal 5 giu 2019
Decisioni impugnabili
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui all', lettera d), presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente e individualmente.
2. Il ricorso comprende una memoria contenente i motivi ed è presentato per iscritto all'ACER entro due mesi dalla notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dalla data in cui l'ACER ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro quattro mesi dalla data di presentazione del ricorso.
3. Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.
4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
5. La commissione dei ricorsi può confermare la decisione o deferire la causa all'organo competente dell'ACER. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.
6. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall'ACER.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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