Art. 27
Esclusione e ricusazione nella commissione dei ricorsi
In vigore dal 5 giu 2019
Esclusione e ricusazione nella commissione dei ricorsi
1. I membri della commissione dei ricorsi non prendono parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
2. Un membro della commissione dei ricorsi informa la commissione se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. Tale ricusazione non è ammessa se si fonda sulla nazionalità dei membri o quando una delle parti nella procedura di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali nella procedura di ricorso diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.
3. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente. Se quest'ultimo si trova in una situazione simile a quella del membro, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.
4. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che potrebbero essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:942:oj#art-27