Art. 25

Istituzione e composizione della commissione dei ricorsi

In vigore dal 5 giu 2019
Istituzione e composizione della commissione dei ricorsi 1.   L'ACER istituisce una commissione dei ricorsi. 2.   La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni dell'Unione o nazionali o con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. I membri della commissione dei ricorsi sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito a un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori. 3.   La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Detto regolamento definisce in modo dettagliato le modalità organizzative e operative della commissione dei ricorsi e la procedura che si applica ai ricorsi presentati dinanzi alla commissione in conformità dell'. La commissione dei ricorsi informa la Commissione circa il progetto di regolamento interno, nonché qualsivoglia modifica significativa a esso apportata. La Commissione può formulare un parere su tali norme entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica. Il bilancio dell'ACER ha una linea distinta per il finanziamento della segreteria della commissione dei ricorsi. 4.   Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate a maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.
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