Art. 23

Il direttore

In vigore dal 5 giu 2019
Il direttore 1.   L'ACER è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all', paragrafo 5, lettera b), e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalle istituzioni dell'Unione o da alcun soggetto pubblico o privato. Il direttore rende conto del suo operato al consiglio di amministrazione con riguardo a questioni di amministrazione, bilancio e direzione, ma rimane pienamente indipendente nell'espletamento delle sue mansioni in conformità dell', paragrafo 1, lettera c). Il direttore può partecipare alle riunioni del comitato dei regolatori in veste di osservatore. 2.   Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell'energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione rende una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e risponde alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore l'ACER è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione. 3.   Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede a una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare: a) la prestazione del direttore; b) gli obblighi e le necessità dell'ACER negli anni successivi. 4.   Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato dei regolatori e tenendo nella massima considerazione la valutazione e il parere del comitato dei regolatori e solo se giustificato sulla base dei doveri e delle necessità dell'ACER, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore il cui mandato sia stato prorogato non deve partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo di proroga. 5.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di tale commissione. 6.   Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore. 7.   Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di due terzi dei suoi membri. 8.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti. Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.
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