Art. 21

Composizione del comitato dei regolatori

In vigore dal 5 giu 2019
Composizione del comitato dei regolatori 1.   Il comitato dei regolatori è composto da: a) rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolazione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 e all', paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall'attuale personale dirigente di tali autorità, entrambi nominati dall'autorità di regolazione; b) un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione. Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell'autorità di regolazione per Stato membro. 2.   Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.
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