Art. 30
Gruppi di lavoro
In vigore dal 5 giu 2019
Gruppi di lavoro
1. Se giustificato e, in particolare, per coadiuvare il direttore e il comitato dei regolatori nell'attività di regolamentazione e per elaborare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui all', paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all', paragrafi 1 e 3, all', all', lettera c), all', all', paragrafo 4, e agli , il consiglio di amministrazione istituisce o sopprime gruppi di lavoro sulla base di una proposta congiunta del direttore e del comitato dei regolatori.
L'istituzione e la soppressione di un gruppo di lavoro richiedono un parere favorevole del comitato dei regolatori.
2. I gruppi di lavoro sono composti da esperti appartenenti al personale dell'ACER e alle autorità di regolamentazione. Esperti della Commissione possono partecipare ai gruppi di lavoro. L'ACER non si fa carico dei costi di partecipazione ai gruppi di lavoro dell'ACER degli esperti appartenenti al personale delle autorità di regolamentazione. I gruppi di lavoro prendono in considerazione le opinioni di esperti di altre pertinenti autorità nazionali nei casi in cui tali autorità siano competenti.
3. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il regolamento interno dei gruppi di lavoro sulla base di una proposta del direttore, dopo aver consultato il comitato dei regolatori e aver ottenuto il suo parere favorevole.
4. I gruppi di lavoro dell'ACER realizzano le attività loro assegnate nel documento di programmazione adottato a norma dell' e qualunque attività di cui al presente regolamento loro assegnata dal comitato dei regolatori e dal direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:942:oj#art-30