Art. 32
Tasse
In vigore dal 5 giu 2019
Tasse
1. Le tasse sono dovute all'ACER nei seguenti casi:
a)
per la richiesta di una decisione di deroga ai sensi dell' del presente regolamento e decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'ACER a norma dell' del regolamento (UE) n. 347/2013;
b)
per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate da operatori di mercato o da soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell' del regolamento (UE) n. 1227/2011.
2. Le tasse di cui al paragrafo 1 e le relative modalità di pagamento sono fissate dalla Commissione al termine di una consultazione pubblica e previa consultazione del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori. Le tasse sono proporzionate al costo dei pertinenti servizi forniti in maniera efficace sotto il profilo dei costi e sono sufficienti a coprire tale costo. Esse sono fissate a un livello tale da garantire che non siano discriminatorie e che si evitino eccessivi oneri finanziari o amministrativi per gli operatori di mercato o i soggetti che agiscono per loro conto.
La Commissione riesamina periodicamente il livello di tali tasse sulla base di una valutazione e, se del caso, adegua il livello di dette tasse e le relative modalità di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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