Art. 33
Stesura del bilancio
In vigore dal 5 giu 2019
Stesura del bilancio
1. Ogni anno il direttore elabora un progetto di stato di previsione comprendente le spese operative e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto di stato di previsione al consiglio di amministrazione unitamente a un organigramma provvisorio.
2. Il progetto di stato di previsione si basa sugli obiettivi e sui risultati previsti del documento di programmazione di cui all', paragrafo 1, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati previsti.
3. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto di stato di previsione elaborato dal direttore, adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'ACER per l'esercizio successivo.
4. Il progetto di stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato dei regolatori che può emettere un parere motivato in merito.
5. Lo stato di previsione di cui al paragrafo 3 è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, con il progetto di bilancio generale dell'Unione.
6. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione conformemente agli articoli da 313 a 316 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
7. Il Consiglio nella veste di autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'ACER.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'ACER. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.
9. Qualsiasi modifica del bilancio, inclusa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.
10. Entro il 5 luglio 2020, la Commissione valuta se le risorse finanziarie e umane a disposizione dell'ACER le consentano di svolgere il suo ruolo a norma del presente regolamento, vale a dire contribuire alla creazione di un mercato interno dell'energia e alla sicurezza energetica a vantaggio dei consumatori dell'Unione.
11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio dell'ACER, segnatamente i progetti di natura immobiliare. Il consiglio di amministrazione informa anche la Commissione della propria intenzione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all'ACER entro due settimane dalla notifica del progetto in questione. In assenza di risposta, l'ACER può procedere con il progetto previsto.
Storico versioni
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