Art. 35
Rendicontazione e discarico
In vigore dal 5 giu 2019
Rendicontazione e discarico
1. Il contabile dell'ACER trasmette i conti provvisori dell'esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio successivo (anno N+1).
2. L'ACER trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N entro il 31 marzo dell'esercizio N+1.
Entro il 31 marzo dell'esercizio N+1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'ACER alla Corte dei conti. La Commissione trasmette inoltre la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'ACER per l'esercizio N, secondo le disposizioni dell'articolo 246 del regolamento finanziario, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'ACER sotto la propria responsabilità per l'esercizio in causa. Il direttore li trasmette, per un parere, al consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'ACER per l'esercizio N.
5. Entro il 1o luglio dell'esercizio N+1, il contabile dell'ACER trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio N+1.
7. Entro il 30 settembre dell'esercizio N+1 il direttore trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
8. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio N in conformità dell'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'esercizio N+2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.
Storico versioni
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