Art. 37
Lotta antifrode
In vigore dal 5 giu 2019
Lotta antifrode
1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), l'ACER aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF (24) e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell'ACER utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, con riguardo ai beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'ACER.
3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di una sovvenzione o un contratto finanziato dall'ACER conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (25).
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'ACER contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:942:oj#art-37