Art. 38

Privilegi, immunità e accordo sulla sede

In vigore dal 5 giu 2019
Privilegi, immunità e accordo sulla sede 1.   All'ACER e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE. 2.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'ACER nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'ACER e ai relativi familiari, sono fissate in un accordo concluso fra l'ACER e lo Stato membro che ne ospita la sede. La conclusione dell'accordo è subordinata all'approvazione del consiglio di amministrazione.
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