Art. 34
Esecuzione e controllo del bilancio
In vigore dal 5 giu 2019
Esecuzione e controllo del bilancio
1. Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'ACER.
2. Entro il 1o marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile dell'ACER trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'ACER trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all'articolo 245 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») (22).
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