Art. 3

Compiti generali

In vigore dal 5 giu 2019
Compiti generali 1.   L'ACER, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione o di sua iniziativa, può esprimere un parere o formulare una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita. 2.   Su richiesta dell'ACER, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori del mercato elettrico designati forniscono all'ACER le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti dell'ACER che le sono attribuiti dal presente regolamento, salvo nel caso in cui l'ACER abbia già richiesto e ricevuto tali informazioni. Ai fini delle richieste di informazioni di cui al primo comma l'ACER ha il potere di emanare decisioni. In tali decisioni l'ACER precisa la finalità della sua richiesta, fa riferimento alla base giuridica della richiesta e fissa un termine per la comunicazione delle informazioni. Tale termine è proporzionato alla richiesta. L'ACER utilizza le informazioni riservate ottenute a norma del presente regolamento unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. L'ACER garantisce un'adeguata protezione dei dati per quanto riguarda tutte le informazioni a norma dell'.
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