Art. 2

Atti dell'ACER

In vigore dal 5 giu 2019
Atti dell'ACER L'ACER: a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ENTSO per il gas, all'EU DSO, ai centri regionali di coordinamento e ai gestori del mercato elettrico designati; b) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolazione; c) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione; d) adotta decisioni individuali sulle forniture di informazioni in conformità dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2, lettera b), e dell', lettera c); sull'approvazione dei termini, delle condizioni e delle metodologie in conformità dell', paragrafo 4, e dell', paragrafi 2, 3 e 4; sul riesame delle zone di offerta di cui all', paragrafo 7; sulle questioni tecniche di cui all', paragrafo 1; sull'arbitrato tra regolatori in conformità dell', paragrafo 10; sui centri di coordinamento regionali di cui all', paragrafo 2, lettera a); sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie, dei calcoli e delle specifiche tecniche di cui all', paragrafo 1; sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie di cui all', paragrafo 3; sulle esenzioni di cui all'; sull'infrastruttura di cui all', lettera d); e sulle questioni relative all'integrità del mercato all'ingrosso e alla trasparenza a norma dell'; e) presenta orientamenti quadro alla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dell' del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
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