Art. 6

Compiti dell'ACER in relazione alle autorità di regolamentazione

In vigore dal 5 giu 2019
Compiti dell'ACER in relazione alle autorità di regolamentazione 1.   L'ACER adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dal regolamento (UE) 2019/943, dal regolamento (CE) n. 715/2009, dalla direttiva (UE) 2019/944 o dalla direttiva 2009/73/CE. 2.   L'ACER può, coerentemente con il suo programma di lavoro, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolazione e gli operatori del mercato nello scambio di buone prassi. 3.   Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indipendenza delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/944. 4.   L'ACER fornisce un quadro entro il quale le autorità di regolazione possono cooperare al fine di garantire un processo decisionale efficiente in merito a questioni di rilevanza transfrontaliera. Promuove la cooperazione fra le autorità di regolamentazione e fra le autorità di regolazione a livello regionale e dell'Unione e tiene conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l'ACER ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione. 5.   L'ACER può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una o più autorità di regolazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, adottata da un'autorità di regolazione, ai codici di rete e agli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943, al regolamento (CE) n. 715/2009, alla direttiva (UE) 2019/944, o alla direttiva 2009/73/CE, o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti. 6.   Se un'autorità di regolazione non si conforma al parere dell'ACER di cui al paragrafo 5 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l'ACER informa la Commissione e lo Stato membro in questione. 7.   Quando in un caso specifico un'autorità di regolazione incontra delle difficoltà per quanto riguarda l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943 o al regolamento (CE) n. 715/2009, alla direttiva (UE) 2019/944 o alla direttiva 2009/73/CE, può chiedere all'ACER di fornire un parere. Dopo aver consultato la Commissione, l'ACER esprime il proprio parere entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta. 8.   Su richiesta di un'autorità di regolazione, l'ACER può fornire assistenza operativa all'autorità di regolazione interessata all'indagine, a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011. 9   L'ACER presenta pareri alla pertinente autorità di regolazione a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943. 10.   L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali su questioni regolamentari aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema nei casi che richiedono una decisione congiunta di almeno due autorità di regolazione, qualora tali competenze siano state loro attribuite mediante uno dei seguenti atti giuridici: a) un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria; b) codici di rete e orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019, comprese le revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o c) codici di rete e orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 182/2011. L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali di cui al primo comma nelle seguenti situazioni: a) se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; o entro quattro mesi nei casi di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; oppure b) sula base di una richiesta congiunta delle competenti autorità di regolazione. Le competenti autorità di regolazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del secondo comma del presente paragrafo sia esteso per un periodo fino a sei mesi, tranne nei casi di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento, o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944. Quando le competenze per decidere sulle questioni transfrontaliere di cui al primo comma sono state conferite alle autorità di regolazione mediante nuovi codici di rete od orientamenti adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019, l'ACER è competente su base volontaria a norma del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo solo previa richiesta da almeno il 60 % delle competenti autorità di regolamentazione. Nel caso in cui siano coinvolte solo due autorità di regolazione, ciascuna di esse può deferire il caso all'ACER. Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale necessità di rafforzare ulteriormente la partecipazione dell'ACER alla risoluzione di casi di disaccordo tra autorità di regolamentazione in merito a decisioni congiunte su questioni per le quali sono state loro conferite competenze mediante un atto delegato dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare tali poteri o a trasferire i necessari poteri all'ACER. 11.   Per mettere a punto la decisione a norma del paragrafo 10, l'ACER consulta le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati. 12.   Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 10, l'ACER: a) emana una decisione entro sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; o entro quattro mesi nei casi di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; e b) può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa. 13.   Se le questioni di regolamentazione di cui al paragrafo 10 riguardano anche le esenzioni ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 o dell' della direttiva 2009/73/CE, i termini di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con i termini di cui alle suddette disposizioni.
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