Art. 7

Compiti dell'ACER in relazione ai centri di coordinamento regionali

In vigore dal 5 giu 2019
Compiti dell'ACER in relazione ai centri di coordinamento regionali 1.   L'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione ed ENTSO per l'energia elettrica, monitora e analizza le prestazioni dei centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle relazioni di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943. 2.   Per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1 in modo celere ed efficiente, l'ACER in particolare: a) decide in merito alla configurazione delle regioni di gestione del sistema a norma dell', paragrafi 3 e 4, e rilascia approvazioni a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943; b) se del caso, richiede informazioni ai centri di coordinamento regionali in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/943; c) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; d) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai centri di coordinamento regionali.
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