Art. 7
Compiti dell'ACER in relazione ai centri di coordinamento regionali
In vigore dal 5 giu 2019
Compiti dell'ACER in relazione ai centri di coordinamento regionali
1. L'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione ed ENTSO per l'energia elettrica, monitora e analizza le prestazioni dei centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle relazioni di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.
2. Per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1 in modo celere ed efficiente, l'ACER in particolare:
a)
decide in merito alla configurazione delle regioni di gestione del sistema a norma dell', paragrafi 3 e 4, e rilascia approvazioni a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943;
b)
se del caso, richiede informazioni ai centri di coordinamento regionali in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/943;
c)
esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
d)
esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai centri di coordinamento regionali.
Storico versioni
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