Art. 4
Compiti dell'ACER relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione
In vigore dal 5 giu 2019
Compiti dell'ACER relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione
1. L'ACER presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno dell'ENTSO per l'energia elettrica a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 e in merito a quelli dell'ENTSO per il gas a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché in merito a quelli dell'EU DSO a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.
2. L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/943, dell'ENTSO per il gas, in conformità dell' del regolamento (CE) n. 715/2009, e dell'EU DSO di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/943.
3. L'ACER può presentare un parere:
a)
all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e all'ENTSO per il gas, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete;
b)
all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943 e all'ENTSO per il gas, a norma dell', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009 sul progetto di programma di lavoro annuale, sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale e su altri documenti pertinenti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;
c)
all'EU DSO sul progetto di programma di lavoro annuale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro del mercato interno per l'energia elettrica.
4. L'ACER, se del caso, dopo aver chiesto aggiornamenti dei progetti presentati dai gestori dei sistemi di trasmissione, approva la metodologia relativa all'uso delle entrate derivanti dalla gestione delle congestioni a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.
5. L'ACER, sulla base di dati oggettivi, presenta un parere debitamente motivato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e delle raccomandazioni all'ENTSO per l'energia elettrica e all'ENTSO per il gas quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione che le sono stati presentati a norma dell', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/943 e dell', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009 non contribuiscano a un trattamento non discriminatorio, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze, o non siano conformi alla direttiva 2009/73/CE e al regolamento (CE) n. 715/2009 o alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944.
6. Le competenti autorità di regolazione si coordinano al fine di individuare congiuntamente eventuali inosservanze da parte dell'EU DSO, dell'ENTSO per l'energia elettrica e dei centri di coordinamento regionali rispetto agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione e adottano le misure appropriate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944.
L'ACER, su richiesta di una o più autorità di regolamentazione o di propria iniziativa, esprime un parere debitamente motivato nonché formula una raccomandazione all'ENTSO per l'energia elettrica, all'EU DSO o ai centri regionali di coordinamento in merito al rispetto dei loro obblighi.
7. Qualora un parere debitamente motivato dell'ACER individui un caso di potenziale inosservanza da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento con riferimento ai rispettivi obblighi che incombono loro, le autorità di regolazione interessate adottano all'unanimità decisioni coordinate che stabiliscono se vi sia una violazione degli obblighi pertinenti e, se del caso, le misure devono essere adottate dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'EU DSO o dal centro regionale di coordinamento per porre rimedio alla violazione. Qualora le autorità di regolazione non adottino tali decisioni coordinate all'unanimità entro quattro mesi dalla data di ricezione del parere motivato dell'ACER, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell', paragrafo 10.
8. Se entro tre mesi non è stato posto rimedio all'inosservanza individuata a norma dei paragrafi 6 o 7 del presente articolo, da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento,, o se l'autorità di regolamentazione nello Stato membro in cui l'organismo ha sede non ha adottato misure per garantire l'osservanza, l'ACER formula una raccomandazione all'autorità di regolazione affinché adotti provvedimenti, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944, al fine di garantire che l'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO o i centri regionali di coordinamento si conformino ai loro obblighi, e ne informa la Commissione.
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