Art. 43

Accordi di cooperazione

In vigore dal 5 giu 2019
Accordi di cooperazione 1.   L'ACER è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione e che hanno adottato e applicano le norme pertinenti del diritto unionale nel settore dell'energia, comprese, in particolare, le norme concernenti le autorità di regolazione indipendenti, l'accesso di terzi a infrastrutture e la separazione, gli scambi di energia e la gestione del sistema, la partecipazione e la protezione dei consumatori, nonché le pertinenti norme nei settori dell'ambiente e della concorrenza. 2.   Fatta salva la conclusione di un accordo in tal senso tra l'Unione e i paesi terzi di cui al paragrafo 1, l'ACER può altresì svolgere i suoi compiti a norma degli articoli da 3 a 13 anche per quanto riguarda i paesi terzi, purché tali paesi terzi abbiano adottato e applicato le norme pertinenti a norma del paragrafo 1 e hanno dato mandato all'ACER di coordinare le attività delle rispettive autorità di regolazione con quelle delle autorità di regolazione degli Stati membri. Solo in questi casi i riferimenti a questioni di carattere transfrontaliero riguardano le frontiere tra l'Unione e paesi terzi, e non le frontiere tra due Stati membri. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono le modalità dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'ACER, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. 4.   Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento interno per le relazioni con i paesi terzi di cui al paragrafo 1 previo parere favorevole del comitato dei regolatori. La Commissione garantisce che l'ACER operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente stipulando un accordo adeguato con il direttore dell'ACER.
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