Art. 45
Valutazione
In vigore dal 5 giu 2019
Valutazione
1. Entro il 5 luglio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione per fare il punto dei risultati dell'ACER in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'ACER e le implicazioni finanziarie di tali modifiche.
2. Se ritiene che l'esistenza continuata dell'ACER non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento, previa adeguata consultazione dei portatori di interessi e del comitato dei regolatori.
3. La Commissione trasmette le risultanze della valutazione di cui al paragrafo 1, insieme alle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato dei regolatori dell'ACER. Le risultanze della valutazione sono pubblicate.
4. Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del presente regolamento e, in particolare, dei compiti dell'ACER che comportano decisioni individuali. Tali relazioni tengono conto, se del caso, dei risultati della valutazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943.
La Commissione, ove opportuno, presenta una proposta legislativa unitamente alla sua relazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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