Art. 42

Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

In vigore dal 5 giu 2019
Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate 1.   L'ACER adotta proprie norme di sicurezza, che devono essere equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, comprese le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (28) e (UE, Euratom) 2015/444 (29) della Commissione. 2.   L'ACER può inoltre decidere di applicare le decisioni della Commissione di cui al paragrafo 1, mutatis mutandis. Tra le norme di sicurezza dell'ACER figurano anche disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione delle informazioni classificate dell'Unione europea e delle informazioni sensibili non classificate.
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