Art. 41

Non conformità formale

In vigore dal 5 giu 2019
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni in merito a un prodotto fertilizzante dell’UE chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’ del presente regolamento; b) il numero di identificazione dell’organismo notificato è stato apposto in violazione dell’ o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell’; c) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata o non è stata compilata correttamente; d) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; e) le informazioni di cui all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete; f) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’ o all’ non è rispettata. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure del caso per limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato. Gli obblighi degli Stati membri a tale riguardo lasciano impregiudicata la loro possibilità di disciplinare i prodotti fertilizzanti che non sono prodotti fertilizzanti dell’UE.
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