Art. 6
Obblighi dei fabbricanti
In vigore dal 5 giu 2019
Obblighi dei fabbricanti
1. Al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati formulati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati I e II.
2. Prima dell’immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’.
Qualora la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni a decorrere dall’immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE contemplato dai suddetti documenti.
Su richiesta, i fabbricanti mettono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione di altri operatori economici.
4. I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i prodotti fertilizzanti dell’UE che sono fabbricati nell’ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche del processo produttivo o delle caratteristiche dei prodotti fertilizzanti dell’UE in questione, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni di cui all’ o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata o mediante applicazione delle quali è verificata la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE.
Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti dell’UE messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti dell’UE non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti si accertano che sull’imballaggio dei prodotti fertilizzanti dell’UE da loro immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione o, se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono forniti senza imballaggio, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento per ciascun prodotto fertilizzante.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati sull’imballaggio del prodotto fertilizzante dell’UE oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE. L’indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili.
7. I fabbricanti garantiscono che i prodotti fertilizzanti dell’UE siano accompagnati dalle informazioni richieste ai sensi dell’allegato III. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito in un imballaggio, le informazioni sono riportate su un’etichetta apposta sull’imballaggio. Se l’imballaggio è di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere fornite riportate sull’etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l’imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell’etichetta. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito senza imballaggio, tutte le informazioni sono fornite in un foglietto. L’etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell’UE è messo a disposizione sul mercato. Le informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale prodotto fertilizzante dell’UE, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione i prodotti fertilizzanti dell’UE, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. A seguito di una richiesta motivata presentata da un’autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest’ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. Essi collaborano con tale autorità, su sua richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE che hanno immesso sul mercato.
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