Art. 8

Obblighi degli importatori

In vigore dal 5 giu 2019
Obblighi degli importatori 1.   Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti fertilizzanti dell’UE conformi. 2.   Prima dell’immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all’. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante dell’UE sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all’, paragrafi 5 e 6. L’importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE non sia conforme al presente regolamento, non immette il prodotto fertilizzante dell’UE sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante dell’UE presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. 3.   Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati sull’imballaggio del prodotto fertilizzante dell’UE oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato. 4.   Gli importatori garantiscono che i prodotti fertilizzanti dell’UE siano accompagnati dalle informazioni richieste ai sensi dell’allegato III. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito in un imballaggio, le informazioni sono riportate su un’etichetta apposta sull’imballaggio. Se l’imballaggio è di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere fornite sull’etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l’imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell’etichetta. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito senza imballaggio, tutte le informazioni sono fornite in un foglietto. L’etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell’UE è messo a disposizione sul mercato. Le informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. 5.   Gli importatori si assicurano che, per il periodo in cui un prodotto fertilizzante dell’UE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di magazzinaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità alle prescrizioni di cui all’allegato I o III. 6.   Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE, gli importatori eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti dell’UE messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti dell’UE non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio. 7.   Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale prodotto fertilizzante dell’UE, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il prodotto fertilizzante dell’UE, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. 8.   Gli importatori tengono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dall’immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta. Su richiesta, gli importatori mettono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione degli altri operatori economici. 9.   A seguito di una richiesta motivata presentata da un’autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest’ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. Essi collaborano con tale autorità, su sua richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE che hanno immesso sul mercato.
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