Art. 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 5 giu 2019
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’, quando immette sul mercato un prodotto fertilizzante dell’UE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto fertilizzante dell’UE già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
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Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori (Art. 10 Regolamento (UE) 2019/1009) — Testo vigente | Portale Normativo