Art. 11
Confezionamento e riconfezionamento da parte degli importatori e dei distributori
In vigore dal 5 giu 2019
Confezionamento e riconfezionamento da parte degli importatori e dei distributori
L’importatore o il distributore che confeziona o riconfeziona un prodotto fertilizzante dell’UE e non è considerato un fabbricante ai sensi dell’:
a)
provvede affinché sull’imballaggio figurino il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l’indirizzo postale, preceduti dalla dicitura «confezionato da»o «riconfezionato da»; e
b)
tiene a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato un facsimile delle informazioni originali di cui all’, paragrafo 7, o all’, paragrafo 4, per un periodo di cinque anni dalla messa a disposizione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE.
Storico versioni
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