Art. 9
Obblighi dei distributori
In vigore dal 5 giu 2019
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto fertilizzante dell’UE a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima di mettere un prodotto fertilizzante dell’UE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato dai documenti prescritti, comprese le informazioni di cui all’, paragrafo 7, o all’, paragrafo 4, fornite nel modo ivi specificato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell’UE deve essere messo a disposizione, come pure che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all’, paragrafi 5 e 6, e all’, paragrafo 3.
Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE non sia conforme al presente regolamento non mette il prodotto fertilizzante dell’UE a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante dell’UE presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori si assicurano che, per il periodo in cui un prodotto fertilizzante dell’UE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di magazzinaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità alle prescrizioni di cui all’allegato I o III.
4. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il prodotto fertilizzante dell’UE, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
5. A seguito di una richiesta motivata presentata da un’autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest’ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE al presente regolamento. Essi collaborano con tale autorità, su sua richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti dell’UE da essi messi a disposizione sul mercato.
Storico versioni
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