Art. 12

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 5 giu 2019
Identificazione degli operatori economici 1.   Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto fertilizzante dell’UE; b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto fertilizzante dell’UE. 2.   Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto fertilizzante dell’UE e per cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto fertilizzante dell’UE.
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