Art. 12
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 5 giu 2019
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto fertilizzante dell’UE;
b)
qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto fertilizzante dell’UE.
2. Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto fertilizzante dell’UE e per cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto fertilizzante dell’UE.
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