Art. 14
Specifiche comuni
In vigore dal 5 giu 2019
Specifiche comuni
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui all’allegato I, II o III o le prove di cui all’, paragrafo 2, qualora:
a)
tali prescrizioni o prove non siano contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b)
rilevi indebiti ritardi nell’adozione delle norme armonizzate richieste; o
c)
abbia deciso, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse da cui tali prescrizioni o prove siano contemplate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
2. I prodotti fertilizzanti dell’UE conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.
3. Le prove volte a verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III che sono conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate affidabili e riproducibili nella misura in cui le prove sono contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.
Storico versioni
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