Art. 14

Specifiche comuni

In vigore dal 5 giu 2019
Specifiche comuni 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui all’allegato I, II o III o le prove di cui all’, paragrafo 2, qualora: a) tali prescrizioni o prove non siano contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; b) rilevi indebiti ritardi nell’adozione delle norme armonizzate richieste; o c) abbia deciso, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse da cui tali prescrizioni o prove siano contemplate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   I prodotti fertilizzanti dell’UE conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse. 3.   Le prove volte a verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III che sono conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate affidabili e riproducibili nella misura in cui le prove sono contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.
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