Art. 7

Rappresentante autorizzato

In vigore dal 5 giu 2019
Rappresentante autorizzato 1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e l’obbligo di stesura della documentazione tecnica cui fa riferimento l’, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni a decorrere dall’immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE contemplato dai suddetti documenti; b) fornire a un’autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata presentata da quest’ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE; c) collaborare con le autorità nazionali competenti, se queste lo richiedono, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti dell’UE che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
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Rappresentante autorizzato (Art. 7 Regolamento (UE) 2019/1009) — Testo vigente | Portale Normativo