Art. 7
Rappresentante autorizzato
In vigore dal 5 giu 2019
Rappresentante autorizzato
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e l’obbligo di stesura della documentazione tecnica cui fa riferimento l’, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a)
tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni a decorrere dall’immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE contemplato dai suddetti documenti;
b)
fornire a un’autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata presentata da quest’ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE;
c)
collaborare con le autorità nazionali competenti, se queste lo richiedono, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti dell’UE che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1009:oj#art-7