Art. 30
Modifiche delle notifiche
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche delle notifiche
1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’ o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di notifica limita, sospende o revoca la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità di notifica ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nei casi di limitazione, sospensione o revoca della notifica, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo notificato, lo Stato membro di notifica prende le misure appropriate per garantire che i fascicoli di tale organismo siano evasi da un altro organismo notificato o siano messi a disposizione delle competenti autorità di notifica e di vigilanza del mercato, su loro richiesta.
Storico versioni
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