Art. 29

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 5 giu 2019
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione assegna un numero di identificazione all’organismo notificato. La Commissione assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell’Unione. 2.   La Commissione rende pubblico l’elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.
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Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati (Art. 29 Regolamento (UE) 2019/1009) — Testo vigente | Portale Normativo