Art. 31

Contestazione della competenza degli organismi notificati

In vigore dal 5 giu 2019
Contestazione della competenza degli organismi notificati 1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui nutra dubbi o siano sottoposti alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e alle responsabilità cui è sottoposto. 2.   Lo Stato membro di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo notificato in questione. 3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini. 4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro di notifica di adottare le misure correttive necessarie e, all’occorrenza, di revocare la notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
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Contestazione della competenza degli organismi notificati (Art. 31 Regolamento (UE) 2019/1009) — Testo vigente | Portale Normativo