Art. 32

Obblighi operativi degli organismi notificati

In vigore dal 5 giu 2019
Obblighi operativi degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato IV. 2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui essa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel farlo rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni del presente regolamento. 3.   Qualora riscontri che le prescrizioni di cui all’allegato I, II o III o alle norme armonizzate corrispondenti, alle specifiche comuni di cui all’ o ad altre specifiche tecniche non siano state rispettate da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato o un’approvazione. 4.   Un organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un’approvazione, riscontri che un prodotto fertilizzante dell’UE non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e, all’occorrenza, sospende o revoca il certificato o l’approvazione. 5.   In mancanza di misure correttive o se queste non producono l’effetto desiderato, l’organismo notificato limita, sospende o revoca i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.
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