Art. 42
Modifiche degli allegati
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato I, a eccezione dei valori limite per il cadmio e delle definizioni, o altri elementi relativi all’ambito di applicazione, delle categorie funzionali del prodotto, e di modificare gli allegati II, III e IV, al fine di adeguare tali allegati ai progressi tecnici e per agevolare l’accesso al mercato interno e la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti dell’UE:
a)
che potrebbero essere oggetto di scambi significativi per il mercato interno, e
b)
per i quali esistono prove scientifiche che dimostrano che:
i)
non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l’ambiente; e
ii)
garantiscono l’efficienza agronomica.
Quando adotta atti delegati che introducono nell’allegato I nuovi valori limite per i contaminanti, la Commissione tiene conto dei pareri scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche o del Centro comune di ricerca, a seconda dei casi.
Quando la Commissione adotta atti delegati per aggiungere o rivedere le categorie di materiali costituenti al fine di includervi materiali che possono essere considerati come rifiuti recuperati o sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, tali atti delegati escludono esplicitamente detti materiali dalle categorie di materiali costituenti 1 e 11 dell’allegato II del presente regolamento.
Quando adotta atti delegati ai sensi del presente paragrafo, la Commissione accorda priorità, in particolare, ai sottoprodotti di origine animale, ai sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ai rifiuti recuperati, in particolare nel settore agricolo e nell’industria agroalimentare, nonché ai materiali e prodotti già immessi legalmente sul mercato in uno o più Stati membri.
2. Senza indebito ritardo dopo il 15 luglio 2019, la Commissione valuta la struvite, il biochar e i prodotti a base di cenere. Se la valutazione conclude che sono rispettati i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione adotta atti delegati in conformità del paragrafo 1 al fine di includere tali materiali nell’allegato II.
3. La Commissione può adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 solo per modificare l’allegato II del presente regolamento al fine di includere nelle categorie dei materiali costituenti i materiali che cessano di essere rifiuti a seguito di un’operazione di recupero se le norme in materia di recupero figuranti in tale allegato, adottate prima dell’inclusione, garantiscono che i materiali soddisfino le condizioni di cui all’ della direttiva 2008/98/CE.
4. La Commissione può adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 solo per modificare l’allegato II per aggiungere nuovi microrganismi o ceppi di microorganismi, o metodi di trasformazione aggiuntivi alla categoria di materiali costituenti tali organismi dopo aver verificato quali ceppi del microrganismo aggiuntivo sono conformi ai criteri del paragrafo 1, lettera b), sulla base dei seguenti dati:
a)
nome del microrganismo;
b)
classificazione tassonomica del microrganismo: genere, specie, ceppo e metodo di acquisizione;
c)
letteratura scientifica riguardante la produzione, la conservazione e l’uso sicuri del microrganismo;
d)
relazione tassonomica con specie di microrganismi che soddisfano le prescrizioni per la presunzione qualificata di sicurezza, secondo quanto stabilito dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
e)
informazioni sul processo di produzione, compresi, ove pertinente, metodi di trasformazione come essiccazione a spruzzo, essiccazione in un letto fluido, essiccazione statica, centrifugazione, disattivazione a caldo, filtrazione e macinazione;
f)
informazioni sull’identità e sui livelli residui dei prodotti intermedi residuali, delle tossine o dei metaboliti microbici presenti nel materiale costituente; e
g)
la presenza naturale, la sopravvivenza e la mobilità nell’ambiente.
5. La Commissione può adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 solo per modificare l’allegato II del presente regolamento per aggiungere i prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 nelle categorie dei materiali costituenti se è stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità dell’, paragrafo 2, di tale regolamento.
La Commissione valuta tali prodotti derivati con riguardo agli aspetti pertinenti non tenuti in considerazione ai fini della determinazione di un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009. Se la valutazione conclude che sono rispettati i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b),del presente articolo la Commissione adotta atti delegati in conformità del paragrafo 1 per includere detti materiali nella tabella della categoria 10 di materiali costituenti della parte II dell’allegato II del presente regolamento senza indebiti ritardi ogniqualvolta sia determinato un tale punto finale.
6. Entro il 16 luglio 2024 la Commissione valuta i criteri per la biodegradabilità dei polimeri di cui al punto 2 della categoria 9 di materiali costituenti della parte II dell’allegato II e i metodi di prova per verificare la conformità con tali criteri e, ove opportuno, adotta atti delegati in conformità del paragrafo 1 che definiscono detti criteri.
Tali criteri garantiscono che:
a)
il polimero possa subire una decomposizione fisico-biologica in condizioni pedologiche naturali e ambienti acquatici in tutta l’Unione, in modo tale che, in ultima analisi, si decompone solo in anidride carbonica, biomassa e acqua;
b)
il polimero contenga almeno il 90 % del carbonio organico convertito in anidride carbonica in un periodo massimo di 48 mesi dopo la fine del periodo di funzionalità dichiarato del prodotto fertilizzante dell’UE indicato sull’etichetta, rispetto a una norma appropriata nella prova di biodegradazione; e
c)
l’uso di polimeri non porti a un accumulo di materie plastiche nell’ambiente.
7. Entro il 16 luglio 2022 la Commissione adotta atti delegati a norma dell’ al fine di integrare il punto 3 della categoria 11 di materiali costituenti nella parte II dell’allegato II del presente regolamento stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE nei prodotti fertilizzanti dell’UE. Tali criteri rispecchiano le attuali pratiche di fabbricazione dei prodotti, gli sviluppi tecnologici e i più recenti dati scientifici.
8. Alla Commissione è conferito altresì il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ per modificare l’allegato I, ad eccezione dei valori limite per il cadmio, e gli allegati II, III e IV alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche. La Commissione si avvale di tale potere qualora, sulla base di una valutazione del rischio, risulti necessario procedere a una modifica per garantire che nessun prodotto fertilizzante dell’UE conforme alle prescrizioni del presente regolamento presenti, nelle normali condizioni d’uso, un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente.
Storico versioni
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