Art. 39

Procedura di salvaguardia dell’Unione

In vigore dal 5 giu 2019
Procedura di salvaguardia dell’Unione 1.   Se, in esito alla procedura di cui all’, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura presa da uno Stato membro o se la Commissione considera una misura nazionale contraria al diritto dell’Unione, la Commissione avvia tempestivamente consultazioni con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina, mediante un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione, se la misura nazionale sia giustificata o meno. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, la decisione impone a tutti gli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che il prodotto fertilizzante dell’UE non conforme sia ritirato dal loro mercato e di informarne la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, la decisione impone allo Stato membro interessato di revocare tale misura. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati. 2.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto fertilizzante dell’UE è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all’, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento la Commissione applica la procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012. 3.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto fertilizzante dell’UE è attribuita a carenze delle specifiche comuni di cui all’, paragrafo 5, lettera c), la Commissione adotta senza indugio atti di esecuzione che modificano o abrogano le specifiche comuni di cui trattasi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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