Art. 40
Prodotti fertilizzanti dell’UE conformi che presentano un rischio
In vigore dal 5 giu 2019
Prodotti fertilizzanti dell’UE conformi che presentano un rischio
1. Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’, paragrafo 1, uno Stato membro ritiene che un prodotto fertilizzante dell’UE, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, chiede tempestivamente all’operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dall’autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio, tutte le misure del caso per garantire che tale prodotto fertilizzante dell’UE, al momento della sua messa a disposizione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirato dal mercato o richiamato.
2. L’operatore economico assicura che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i prodotti fertilizzanti dell’UE interessati che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.
3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, segnatamente i dati necessari all’identificazione del prodotto fertilizzante dell’UE interessato, l’origine e la catena di fornitura di tale prodotto fertilizzante dell’UE, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione avvia tempestivamente consultazioni con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina, mediante un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione, se la misura nazionale sia giustificata o meno e impone, all’occorrenza, le misure del caso.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, animale o vegetale, nonché della sicurezza o dell’ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4.
5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
Storico versioni
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