Art. 38
Procedura a livello nazionale per i prodotti fertilizzanti dell’UE che presentano rischi
In vigore dal 5 giu 2019
Procedura a livello nazionale per i prodotti fertilizzanti dell’UE che presentano rischi
1. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del prodotto fertilizzante dell’UE interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.
Se, nel corso della valutazione di cui al primo comma, constatano che il prodotto fertilizzante dell’UE non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio, tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto fertilizzante dell’UE conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo.
Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente.
L’ del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.
2. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di prendere.
3. L’operatore economico si assicura che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti fertilizzanti dell’UE interessati che lo stesso messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.
4. Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione sul proprio mercato nazionale del prodotto fertilizzante dell’UE, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.
Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, segnatamente i dati necessari all’identificazione del prodotto fertilizzante dell’UE non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e i rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni avanzate dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle circostanze seguenti:
a)
il prodotto fertilizzante dell’UE non soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato I, II o III;
b)
carenze delle norme armonizzate di cui all’;
c)
carenze delle specifiche comuni di cui all’.
6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure adottate, qualsiasi informazione supplementare a loro disposizione riguardante la non conformità del prodotto fertilizzante dell’UE interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, le loro obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri si assicurano che nei confronti del prodotto fertilizzante dell’UE interessato siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto fertilizzante dell’UE dal mercato.
9. Gli obblighi delle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo lasciano impregiudicata la possibilità degli Stati membri di disciplinare i prodotti fertilizzanti che non sono prodotti fertilizzanti dell’UE.
Storico versioni
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