Art. 21

Autorità di notifica

In vigore dal 5 giu 2019
Autorità di notifica 1.   Gli Stati membri designano un’autorità di notifica responsabile dell’elaborazione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’. 2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. 3.   Se l’autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all’. Inoltre tale organismo adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività. 4.   L’autorità di notifica si assume la piena responsabilità dei compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 3.
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