Art. 26

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

In vigore dal 5 giu 2019
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1.   Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, si accerta che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’ e ne informa l’autorità di notifica. 2.   Gli organismi notificati si assumono la piena responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata soltanto previo consenso del cliente. 4.   Gli organismi notificati tengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma dell’allegato IV.
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Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati (Art. 26 Regolamento (UE) 2019/1009) — Testo vigente | Portale Normativo