Art. 26
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 5 giu 2019
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, si accerta che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’ e ne informa l’autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la piena responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata soltanto previo consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma dell’allegato IV.
Storico versioni
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