Art. 25

Presunzione di conformità degli organismi notificati

In vigore dal 5 giu 2019
Presunzione di conformità degli organismi notificati Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume che sia conforme alle prescrizioni di cui all’ nella misura in cui le norme armonizzate applicabili contemplano tali prescrizioni.
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Presunzione di conformità degli organismi notificati (Art. 25 Regolamento (UE) 2019/1009) — Testo vigente | Portale Normativo