Art. 22

Prescrizioni relative alle autorità di notifica

In vigore dal 5 giu 2019
Prescrizioni relative alle autorità di notifica 1.   L’autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità. 2.   L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività. 3.   L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione. 4.   L’autorità di notifica non offre né svolge attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale. 5.   L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. 6.   L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1009:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prescrizioni relative alle autorità di notifica (Art. 22 Regolamento (UE) 2019/1009) — Testo vigente | Portale Normativo