Art. 18

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

In vigore dal 5 giu 2019
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE 1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’imballaggio del prodotto fertilizzante dell’UE oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE. 2.   La marcatura CE è apposta prima che il prodotto fertilizzante dell’UE sia immesso sul mercato. 3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, ove richiesto ai sensi dell’allegato IV. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.
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Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE (Art. 18 Regolamento (UE) 2019/1009) — Testo vigente | Portale Normativo