Art. 43

Atti delegati distinti per le diverse categorie di materiali costituenti

In vigore dal 5 giu 2019
Atti delegati distinti per le diverse categorie di materiali costituenti Nell’esercizio del suo potere di adottare atti delegati a norma dell’, la Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna categoria di materiali costituenti di cui all’allegato II. Tali atti delegati includono eventuali modifiche degli allegati I, III e IV necessarie a seguito della modifica dell’allegato II.
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