Art. 10
Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo
In vigore dal 19 dic 2018
Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo
1. Prima dell'analisi strategica e in altri momenti durante la verifica, il gestore o l'operatore aereo fornisce al verificatore tutti i seguenti elementi:
a)
l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra del gestore, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;
b)
la versione più recente del piano di monitoraggio del gestore o dell'operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;
c)
la versione più recente del piano della metodologia di monitoraggio del gestore o dell'operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile di tale piano, compresa, se del caso, la certificazione dell'approvazione;
d)
una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati del gestore o dell'operatore aereo;
e)
la valutazione dei rischi del gestore o dell'operatore aereo di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi, nonché una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;
f)
se del caso, la valutazione dell'incertezza semplificata di cui all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) …/…;
g)
le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o nel piano della metodologia di monitoraggio, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;
h)
la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo concernente le emissioni, le tonnellate-chilometro, i dati di riferimento o i dati relativi ai nuovi entranti, a seconda dei casi;
i)
le comunicazioni dei dati di riferimento relative a periodi di assegnazione precedenti per fasi di assegnazione precedenti e, se del caso, le comunicazioni concernenti il livello di attività annuale degli anni precedenti trasmesse all'autorità competente ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 21, della direttiva 2003/87/CE;
j)
ove applicabile, il piano di campionamento del gestore di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 approvato dall'autorità competente;
k)
qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, l'elenco di tutte le modifiche ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
l)
ove applicabile, la comunicazione di cui all', paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
m)
la dichiarazione di verifica dell'anno precedente o del periodo di riferimento precedente, a seconda dei casi, qualora il verificatore non abbia eseguito la verifica per quel determinato gestore o operatore aereo nell'anno precedente o nel periodo di riferimento precedente;
n)
tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche apportate al piano di monitoraggio o, se del caso, al piano della metodologia di monitoraggio;
o)
le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol o da altri organismi pertinenti;
p)
qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il piano di monitoraggio previsto da detta direttiva e le relazioni previste dall' dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica;
q)
ove applicabile, l'approvazione dell'autorità competente in merito alla rinuncia alle visite in sito presso gli impianti, a norma dell', paragrafo 1;
r)
gli elementi probatori in possesso del gestore che dimostrano la conformità alle soglie di incertezza per i livelli contemplati nel piano di monitoraggio;
s)
qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.
2. Prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, il gestore o l'operatore aereo gli fornisce la propria comunicazione definitiva autorizzata e convalidata internamente.
Storico versioni
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