Art. 16
Verifica dei dati
In vigore dal 19 dic 2018
Verifica dei dati
1. Il verificatore verifica i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo effettuando un controllo dettagliato dei dati, che includa il loro tracciamento risalendo alla fonte primaria, il controllo incrociato con fonti esterne di informazioni, l'esecuzione di riconciliazioni, il controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti e il ricalcolo dei valori.
2. Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1 e in considerazione del piano di monitoraggio approvato o, a seconda dei casi, del piano della metodologia di monitoraggio, comprese le procedure ivi descritte, il verificatore controlla:
a)
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, i limiti dell'impianto;
b)
allo scopo di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, i limiti dell'impianto e dei suoi sottoimpianti;
c)
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione descritti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi;
d)
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell'operatore aereo, la completezza dei voli che rientrano in un'attività di trasporto aereo elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE per la quale l'operatore aereo è responsabile, nonché la completezza dei dati relativi alle emissioni e alle tonnellate-chilometro, rispettivamente;
e)
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell'operatore aereo, la coerenza tra i dati comunicati e la documentazione sulla massa e sul bilanciamento;
f)
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte dell'operatore aereo, la coerenza tra i consumi aggregati di carburante e i dati riguardanti il carburante acquistato o fornito in altro modo agli aeromobili che svolgono l'attività di trasporto aereo;
g)
la coerenza tra i dati aggregati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo e i dati provenienti da fonti primarie;
h)
ove il gestore applichi una metodologia fondata su misure di cui all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, i valori misurati utilizzando i risultati dei calcoli eseguiti dal gestore in conformità all' di tale regolamento di esecuzione;
i)
l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.
3. Per controllare la completezza dei voli di cui al paragrafo 2, lettera d), il verificatore utilizza i dati sul traffico aereo dell'operatore aereo, compresi i dati ottenuti da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti che possono trattare informazioni sul traffico aereo quali quelle a disposizione di Eurocontrol.
Storico versioni
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