Art. 46
Domanda di accreditamento
In vigore dal 19 dic 2018
Domanda di accreditamento
1. Qualsiasi persona giuridica o altro soggetto giuridico può presentare una domanda di accreditamento a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 e delle disposizioni del presente capo.
La domanda è corredata delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato III.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, prima dell'inizio della valutazione a norma dell' il richiedente mette a disposizione dell'organismo nazionale di accreditamento anche i seguenti elementi:
a)
tutte le informazioni chieste dall'organismo nazionale di accreditamento;
b)
le procedure e le informazioni relative ai processi di cui all', paragrafo 1, e le informazioni sul sistema di gestione della qualità di cui all', paragrafo 2;
c)
i criteri di competenza di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), i risultati del processo di garanzia delle competenze di cui all' nonché altra documentazione utile sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica;
d)
le informazioni sul processo inteso ad assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza di cui all', paragrafo 6, compresi i registri pertinenti sull'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e del relativo personale;
e)
le informazioni sugli esperti tecnici e sui principali addetti coinvolti nella verifica delle comunicazioni dei gestori e degli operatori aerei;
f)
il sistema e il processo per assicurare un'adeguata documentazione interna di verifica;
g)
altri registri utili di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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