Art. 42

Registri e comunicazione

In vigore dal 19 dic 2018
Registri e comunicazione 1.   Il verificatore tiene registri, anche sulla competenza e sull'imparzialità del personale, atti a dimostrare l'osservanza del presente regolamento. 2.   Periodicamente il verificatore mette le informazioni a disposizione del gestore o dell'operatore aereo e delle altre parti interessate, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II. 3.   Il verificatore tutela la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.
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